Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 4073 del 2008

ECLI:IT:TARLAZ:2008:4073SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la presente sentenza, afferma il principio secondo cui: L'amministrazione pubblica è tenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (danno esistenziale) subito dal dipendente a seguito dell'annullamento di una procedura concorsuale illegittima, che gli abbia impedito l'accesso ad una qualifica dirigenziale. In particolare, il danno patrimoniale deve essere integralmente risarcito, comprendendo le differenze retributive e previdenziali non corrisposte, debitamente rivalutate e maggiorate degli interessi legali. Il danno esistenziale, invece, deve essere liquidato in via equitativa, in misura pari al 10% dell'importo del danno patrimoniale risarcito, in considerazione della lesione della sfera personale e professionale del dipendente, derivante dal mancato raggiungimento del livello dirigenziale cui aveva titolo. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare la piena tutela del dipendente pubblico, vittima di un provvedimento amministrativo illegittimo, garantendogli il ristoro integrale di tutti i pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'illegittima condotta dell'amministrazione. Ciò al fine di ripristinare la posizione giuridica ed economica che il dipendente avrebbe conseguito in assenza dell'illegittima esclusione dalla procedura concorsuale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE TERZA TER
composto dai Magistrati:
((omissis)) relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 792/2006 proposto da Ce. Pr., elettivamente domiciliata in Ro., piazza Ma. (...), presso lo studio dell'avv. Gi. ((omissis))., che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
INPDAP Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
per la condanna
al risarcimento, ex art. 7 comma 3 della legge 1034 del 1971, dei danni da lesione di interesse legittimo prodotti dalla delibera INADEL n. 9 del 19 gennaio 1993, definitivamente annullata con decisione del Consiglio di Stato VI, n. 3939 del 13 luglio 2001;
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;
Vista la memoria p…

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