Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2185 del 18 marzo 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2185PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel giudizio di cassazione, quando il giudice di appello abbia applicato una causa estintiva del reato, non sono rilevabili eventuali vizi di motivazione ai fini dell'applicazione dell'art. 152, comma secondo cod. proc. PEN.. l'inevitabile rinvio al giudice di merito, infatti, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe in contrasto con il principio dell'immediata applicazione della causa estintiva. (Applicazione in tema di amnistia).

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