Cassazione penale Sez. I sentenza n. 454 del 11 marzo 1986

ECLI:IT:CASS:1986:454PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora venga emesso mandato di cattura, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen., contestualmente all'ordinanza di rinvio a giudizio, il provvedimento restrittivo non richiede autonoma motivazione, potendo questa essere desunta "per relationem" dallo stesso provvedimento di rinvio, con la conseguenza che non sono deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione concernenti i sufficienti indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 252 cod. proc. pen. come condizione generale per l'emissione del mandato di cattura. Tale principio non è applicabile nel caso, del tutto eccezionale, in cui nell'ordinanza di rinvio a giudizio non sia indicato alcun elemento indiziante che giustifichi il provvedimento restrittivo della libertà personale.

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