Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 786 del 21 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:786PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata in riferimento, agli artt. 3 e 112 della Costituzione, la questione di legittimita` del combinato disposto dagli artt. 406, 553 secondo comma e 127 cod. proc. pen. nella parte in cui, non consente di impugnare l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di pretura rigetta la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari. Il principio della tassativita` delle impugnazioni, operante nella fattispecie in esame, non si contrappone, in tale in alcun modo al principio dell'obbligatorieta` dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., poiche` l'esercizio dell'azione penale non implica, fuori dei casi previsti dalla legge, l'impugnabilita` dei provvedimenti diversi da quelli indicati nel secondo comma dell'art. 11 della Costituzione. Quest`ultima norma sancisce unicamente l'inderogabilita` del "ricorso per cassazione per violazione di legge" contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta` personale non altrimenti impugnabili: cio` impedisce in maniera assoluta di ritenere costituzionalmente illegittima l'inoppugnabilita` dei provvedimenti non compresi in tali categorie.   da vedere:

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