Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2913 del 7 dicembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:2913PEN

Massima

Massima ufficiale
La corte di cassazione, investita dell'esame di un provvedimento restrittivo della libertà personale o della sua revoca a norma degli art. 263 bis e 263 quater cod. proc. pen., può vagliare, anche di ufficio, l'esattezza della qualificazione giuridica del fatto, che incide sulla legittimità o sui presupposti giuridici del mandato o ordine di cattura o di arresto. Ma tale giudizio non può trovar luogo allorché l'errore di diritto non sia rilevabile allo stato degli atti per la genericità del capo d'imputazione o di alcuni suoi elementi o per altre cause che rendano necessarie indagini di merito.

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