Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza breve n. 2010 del 2016

ECLI:IT:TARCT:2016:2010SENB

Massima

Generata da Simpliciter
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così formulato: Il giudice amministrativo, accertata la cessazione della materia del contendere a seguito della riformulazione in autotutela della graduatoria impugnata da parte dell'amministrazione, condanna quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, qualora ritenga astrattamente fondata la pretesa avanzata nel ricorso. Tale soluzione si giustifica in ragione dell'interesse del ricorrente a ottenere il riconoscimento della fondatezza della propria posizione giuridica, nonostante l'intervenuta definizione positiva della controversia, nonché dell'esigenza di scoraggiare comportamenti dilatori o pretestuosi della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo, accertata la cessazione della materia del contendere a seguito della riformulazione in autotutela della graduatoria impugnata da parte dell'amministrazione, condanna quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, qualora ritenga astrattamente fondata la pretesa avanzata nel ricorso. Tale soluzione si giustifica in ragione dell'interesse del ricorrente a ottenere il riconoscimento della fondatezza della propria posizione giuridica, nonostante l'intervenuta definizione positiva della controversia, nonché dell'esigenza di scoraggiare comportamenti dilatori o pretestuosi della pubblica amministrazione. Il giudice, infatti, pur in assenza di una formale soccombenza, può condannare l'amministrazione alle spese di lite quando ritenga che il ricorso fosse astrattamente fondato e che l'azione amministrativa sia stata tardiva o comunque non pienamente conforme ai principi di buona amministrazione. Ciò al fine di tutelare l'interesse del ricorrente a ottenere il riconoscimento della fondatezza della propria posizione giuridica e di disincentivare comportamenti dilatori o pretestuosi della pubblica amministrazione, che potrebbero altrimenti vanificare l'effettività della tutela giurisdizionale.

Sentenza completa

N. 01021/2016
REG.RIC.

N. 02010/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01021/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2016, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'((omissis)), con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, alla Via Vecchia Ognina…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.