Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28014 del 22 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:28014PEN

Massima

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Il giudice del riesame, nel valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non può limitarsi a richiamare il provvedimento di rinvio a giudizio, ma deve procedere a un autonomo e approfondito esame degli elementi di fatto da cui desumere gli indizi di colpevolezza e delle ragioni per cui essi assumono rilevanza, in conformità ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 71/1996 e alla disciplina vigente degli artt. 292, comma 2, lett. c), e 425, comma 3, c.p.p. Ciò in quanto la delibazione del giudice all'esito dell'udienza preliminare conserva natura processuale, essendo finalizzata a valutare la sufficienza degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio, e non formula valutazioni di colpevolezza. Pertanto, il giudice del riesame, nel disporre una misura cautelare, è tenuto a motivare in modo autonomo e approfondito sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza poter fare mero rinvio al provvedimento di rinvio a giudizio, il quale, per espressa previsione normativa, non contiene una esposizione dettagliata degli elementi indiziari.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 16 novembre 2001, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, giudicando quale giudice del rinvio, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. nei confronti del provvedimento del GIP del tribunale di Marsala, con il quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per P. G., nato a Castelvetrano il 21.03.53, perché indagato in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di delitti di frode fiscale, disponeva nei suoi confronti il divieto di esercitare le funzioni di imprenditore e di amministratore di società e di persone giuridiche per la durata di sessanta giorni.
Il Tribunale, affermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, al rilevo che nelle more era stato disposto il rinvio a giudizio, esclusi il pericolo di inquinamento probatorio e quello di pericolo di fuga, riteneva sussistente l'esigenza di cui all'…

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