Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2063 del 24 luglio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:2063PEN

Massima

Massima ufficiale
Anche la pena inflitta per il reato di rifiuto del servizio militare previsto dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972 n. 772 puo` essere condizionalmente sospesa. (Fattispecie in tema di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., subordinata dall'imputato alla concessione della "condizionale" senza che vi fosse stata opposizione del p.m.; in motivazione, peraltro, si e` precisato che la concessione della sospensione condizionale non esclude la configurabilita` di un nuovo reato di rifiuto a fronte di una eventuale successiva chiamata alle armi, dato che l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva consegue per legge solo all'effettiva espiazione della pena). Non risultano precedenti.

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