Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 36474 del 30 luglio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:36474PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, tale atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, ai sensi degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 616 del codice di procedura penale. Tale principio di diritto si applica in tutti i casi in cui l'imputato o il condannato propongano personalmente ricorso per cassazione, senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale, a prescindere dalle specifiche circostanze del caso concreto e dalle motivazioni addotte nel ricorso. La ratio della norma è quella di assicurare la corretta e uniforme applicazione della legge, attraverso l'intervento di professionisti qualificati nella fase di legittimità del processo penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere

Dott. MANCUSO ((omissis)) - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessand - rel. Consigliere

Dott. COCOMELLO Assunta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato l'(OMISSIS);
Avverso la sentenza emessa il 19/09/2017 dalla Corte di appello di Bari;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. ((omissis)).
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame e' stato proposto personalmente da (OMISSIS).
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, con cui si e' esclusa l…

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