Cassazione penale Sez. I sentenza n. 704 del 17 maggio 1990
ECLI:IT:CASS:1990:704PEN
Massima
Massima ufficiale
Ai fini dell'individuazione del termine dal quale incomincia a decorrere la durata della custodia cautelare, nell'ipotesi preveduta dalla prima parte del comma terzo dell'art. 271 cod. proc. pen., l'identità del fatto deve essere accertata, in mancanza di indicazioni di segno contrario, con riferimento alla materialità del fatto, nei suoi referenti della condotta e dell'evento, che concorrono a delinearlo quale accadimento storico e consentono di distinguerlo da altri accadimenti, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica e dalla presenza di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. Ne deriva che il fatto è diverso non soltanto quando diversa è la condotta - azione od omissione - considerata nel suo aspetto fenomenico, posta in essere dall'agente ma anche quando diverso è l'evento - ossia il risultato dell'azione o dell'omissione del colpevole. (Sulla scorta del principio di cui in massima la cassazione ha affermato che se l'evento verificatosi successivamente all'emissione di un provvedimento di cattura comporta il passaggio da una ad altra fattispecie delittuosa - nel caso di specie, da tentato omicidio ad omicidio volontario -, ai fini dell'individuazione del termine di durata della custodia cautelare deve farsi riferimento alla data nella quale venne emesso il provvedimento per il nuovo reato, attesa la diversità dei due fatti, costituenti oggetto di tali provvedimenti).
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