ECLI:IT:CASS:2002:23042PEN
IN FATTO
Con provvedimento del 04.10.2001, il G.I.P. presso il detto Tribunale, al momento della scadenza dei termini massimi della custodia cautelare, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, applicava all'imputato l'obbligo di dimora nel Comune di residenza ed il divieto di uscire dalla propria abitazione in determinate ore notturne, ma al difensore non era dato avviso di deposito dell'atto. In data 09.10.2001, questi presentava istanza di revoca delle misure coercitive, che veniva respinta con ordinanza nel giorno successivo 10 ottobre. Il Tribunale competente, investito dell'appello, proposto ex art. 310 c.p.p. avverso i due provvedimenti in pregiudizio, dichiarava l'inammissibilità, per tardività, dell'impugnazione dell'ordinanza impositiva delle misure del 04.10.2001 e respingeva, nel merito, la stessa impugnativa avverso l'ordinanza di rigetto del 10.10.2001.
Il ricorrente denuncia: 1) la violazione dell'art. 310 in rel…
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