Cassazione penale Sez. IV ordinanza n. 26583 del 17 giugno 2019

ECLI:IT:CASS:2019:26583PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'ambito del giudizio di impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, può sindacare l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei casi di manifesto errore, essendo preclusa la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. In tali ipotesi, il ricorso per cassazione è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di impugnare la sentenza per cassazione è limitata ai soli casi di manifesto errore nella qualificazione giuridica del fatto, essendo preclusa la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento. Pertanto, il ricorso per cassazione proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere

Dott. NARDIN Maura - rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) ALIAS nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/10/2018 del GIP TRIBUNALE di MONZA;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto a mezzo del loro difensore, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnano la sentenza pronunciata ex articolo 444 c.p.p. dal Tribunale di Monza del 31 ottobre 2018 con cui e' stata loro applicata la pena concordata relazione al reato …

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