Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11301 del 25 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:11301PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405 ha sancito la competenza del giudice dell'impugnazione penale a decidere in relazione alle statuizioni civili anche se debba dichiarare l'estinzione del reato per amnistia, qualora vi sia stata in primo grado condanna dello imputato al risarcimento del danno. Ove ai fini della detta decisione sia necessaria l'acquisizione di prove o il riesame delle emergenze processuali il giudice deve procedervi, anche in deroga al principio della pregiudizialità dell'amnistia. (Nella fattispecie il tribunale, giudicando in grado di appello a seguito di impugnazione di una sentenza che aveva condannato lo imputato anche al risarcimento dei danni a favore della parte civile, aveva disposto la parziale rinnovazione del dibattimento prima della promulgazione dell'amnistia e, intervenuta questa, aveva escusso i testi e acquisito la planimetria e il rapporto della polizia stradale affermando il principio di cui in massima. Aveva quindi dichiarato estinto il reato per amnistia e confermato le statuizioni civili. La corte di cassazione ha ritenuto legittima l'attività processuale del tribunale).

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