Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13156 del 13 maggio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:13156CIV

Massima

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Il diritto di cronaca giornalistica, anche se esercitato in buona fede, non esime il giornalista dall'obbligo di verificare la veridicità e l'attualità delle notizie riportate, soprattutto quando queste siano attinte da atti giudiziari. Pur essendo legittimo il riferimento a provvedimenti giudiziari, il giornalista è tenuto a compiere un necessario aggiornamento temporale per accertare che il contenuto di tali atti sia ancora corrispondente alla realtà al momento della pubblicazione, al fine di evitare la diffusione di informazioni inesatte o fuorvianti che possano ledere ingiustamente la reputazione altrui. Pertanto, la mera riproduzione di quanto risultante da un provvedimento cautelare penale, senza ulteriori verifiche, non è sufficiente a integrare la scriminante della verità putativa, qualora emerga successivamente che il contenuto dell'articolo non corrispondeva fedelmente ai fatti accertati. Inoltre, la valutazione del carattere diffamatorio di un articolo di stampa non può essere condotta in modo atomistico, limitandosi alle singole espressioni, ma deve tenere conto dell'intero contesto comunicativo, inclusi titoli e sottotitoli, in quanto idonei a impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi della reputazione. Pertanto, l'omessa considerazione di elementi paratestuali rilevanti, come il sottotitolo, può integrare un vizio di motivazione della decisione.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ANTONIETTA SCRIMAPresidente
CRISTIANO VALLEConsigliere
IRENE AMBROSIConsigliere
PAOLO PORRECAConsigliere-Rel.
PAOLO SPAZIANIConsigliere
Oggetto:
RESPONSABILITA'
CIVILE
Ud.23/02/2024 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5941/2021 R.G. proposto da:
PINCIN ROBERTO, domiciliazione telematica
[email protected], dell’avvocato ZACCAGNINI CARLO
(ZCCCRL71B26H501C) che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato TURRIO BALDASSARRI FILIPPO (TRRFPP68P04H501N)
-ricorrente-
contro
POSSOMAI PAOLO, ((omissis)) SPA, ERNE'
CLAUDIO, domiciliazione telematica
[email protected], dell’avvocato
MARTINETTI MAUR…

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