Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5732 del 15 giugno 1983

ECLI:IT:CASS:1983:5732PEN

Massima

Massima ufficiale
Anche dopo la sentenza n. 131 del 16 novembre 1979 (con la quale la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 136 cod. pen. sulla conversione delle pene pecuniarie in pene detentive), il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso unicamente quando sia irrogata una pena detentiva per un tempo non superiore a quello fissato dallo art. 163 cod. pen., ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta a quella detentiva, non superi i detti limiti.

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