Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2222 del 14 aprile 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2222CIV

Massima

Massima ufficiale
a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 42 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta a reclamo, con le modalità in esso previste, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di ripartizione dell'attivo, i provvedimenti medesimi sono direttamente impugnabili con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della costituzione.

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