Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 113 del 2022

ECLI:IT:TARLIG:2022:113SENT

Massima

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Il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera, in quanto il divieto di costruire sancito dalla normativa non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una zona utilizzabile dall'ente proprietario o concessionario, all'occorrenza, per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di manufatti. Di conseguenza, le distanze prescritte vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello del nastro stradale/autostradale o che, specularmente, siano sopraelevate rispetto al sedime viario, dovendo le aree sottostanti e soprastanti rimanere libere per l'installazione di ponteggi e protezioni, nonché, in generale, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi sulla rete stradale ed autostradale. L'art. 32 della legge n. 47 del 1985 ha introdotto la possibilità di sanare in via eccezionale le opere abusive realizzate all'interno della fascia di rispetto stradale o autostradale qualora il vincolo sia stato apposto dopo la loro esecuzione, previa acquisizione di parere favorevole con riferimento alla sicurezza del traffico; diversamente, ai sensi dell'art. 33 della medesima legge n. 47/1985, gli interventi edificatori successivi all'imposizione del vincolo viario di inedificabilità sono inderogabilmente esclusi dal condono, senza necessità di accertarne in concreto la reale incidenza rispetto alle esigenze tutelate dal vincolo stesso. Non può ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di un immobile abusivo, che non può essere in alcun modo legittimato dal mero decorso del tempo, nemmeno ove vi sia stata inerzia dell'Amministrazione. Inoltre, un'eventuale disparità di trattamento non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole usato in favore di altri, in quanto, appurata la non condonabilità dell'abuso, per il principio di legalità, tale disparità non può essere sanata.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/02/2022

N. 00113/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01332/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Genova, via Palestro n. 2/3;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) e A.N.A.S. s.p.a., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
Autostrade per l’Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del dife…

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