Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza breve n. 1273 del 2011

ECLI:IT:TARLE:2011:1273SENB

Massima

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La stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella "lex specialis" che indicano le modalità di presentazione delle offerte a pena di esclusione, in quanto il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde ad esigenze pratiche di certezza e celerità e alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti. Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla gara per mancato rispetto di una clausola a pena di esclusione, come l'obbligo di siglare tutte le pagine dell'offerta tecnica, costituisce un atto vincolato e non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità, in quanto tale clausola è volta a garantire la paternità dell'offerta integralmente considerata. Ciò in quanto il formalismo che caratterizza le procedure di gara pubbliche risponde all'esigenza di assicurare la certezza, la celerità e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché la parità di trattamento tra i concorrenti. Pertanto, la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole a pena di esclusione previste nella lex specialis di gara, senza possibilità di sindacarne la ragionevolezza, in quanto tali clausole sono volte a garantire la paternità e l'integrità dell'offerta presentata dai partecipanti alla procedura di affidamento. Il provvedimento di esclusione adottato per il mancato rispetto di tali prescrizioni formali costituisce, dunque, un atto vincolato e non sindacabile, in quanto espressione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, finalizzato a tutelare l'imparzialità e la parità di trattamento tra i concorrenti.

Sentenza completa

N. 01058/2011
REG.RIC.

N. 01273/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01058/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2011, proposto da:
Avvenire Srl, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Lecce, viale O Quarta,16;

contro

Comune di Ginosa, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Lecce, via Oberdan 107;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale prot. n. 449 del 30.5.2011, con cui l'amministrazione resistente ha provveduto alla approvazione degli atti della gara bandita dal Comune di Ginosa per l'affidamento del ser…

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