Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10676 del 30 novembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:10676PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'amnistia, di cui al D.P.R. 18 dicembre 1981, n.. 744, è prevista (art.. 2 lett. c) n.. 2) soltanto per il caso in cui il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo, di cui all'art.. 15, secondo comma, legge 10 maggio 1976, n.. 319 (scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi) e non per il caso in cui sia aperto uno scarico nuovo.

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