Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5015 del 21 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5015PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 499 comma secondo cod. proc. pen. laddove consente incondizionatamente la lettura, e quindi l'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni che contengono accuse contro altri imputati nello stesso processo rese dallo imputato libero rimasto poi contumace. Tale norma non contrasta infatti con gli art. 3 e 24 cost., essendo ispirata alla duplice esigenza di tutela del diritto di difesa dell'imputato - la cui libertà di scelta tra l'essere e il non essere presente al dibattimento sarebbe condizionata se la mancata presenza dovesse comportare la sottrazione al vaglio dibattimentale degli interrogatori e dichiarazioni resi in precedenza - e della salvaguardia del superiore interesse all'accertamento della verità materiale che impone che le prove regolarmente acquisite al processo non restino celate e sottratte al pubblico esame per una complessiva valutazione di tutte le emergenze di causa nel quadro del libero convincimento del giudice.

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