Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2775 del 2015

ECLI:IT:TARCT:2015:2775SENT

Massima

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L'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce un provvedimento unitario che disciplina sia i prodotti alimentari e le bevande la cui vendita è consentita, sia i locali e gli spazi in cui tale attività può essere legittimamente svolta. Pertanto, qualora l'esercente apporti modifiche strutturali o ampliamenti degli spazi destinati all'attività, senza preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e senza ottenere le necessarie autorizzazioni edilizie, l'amministrazione può legittimamente disporre la sospensione dell'intera autorizzazione sanitaria, in quanto l'attività risulta svolta in difformità rispetto ai presupposti e ai limiti stabiliti nel provvedimento autorizzatorio originario. La mancata comunicazione preventiva all'autorità sanitaria delle modifiche apportate ai locali e agli spazi in cui si svolge l'attività autorizzata, in violazione dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 327/1980, legittima l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione dell'autorizzazione sanitaria, anche in assenza della previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, qualora sussistano ragioni di particolare urgenza e celerità connesse alla tutela della salute pubblica. L'autorizzazione sanitaria, infatti, costituisce un provvedimento unitario che disciplina sia i prodotti alimentari e le bevande la cui vendita è consentita, sia i locali e gli spazi in cui tale attività può essere legittimamente svolta, sicché eventuali modifiche strutturali o ampliamenti degli spazi destinati all'attività, realizzati senza preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e senza le necessarie autorizzazioni edilizie, legittimano l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione dell'intera autorizzazione sanitaria, in quanto l'attività risulta svolta in difformità rispetto ai presupposti e ai limiti stabiliti nel provvedimento autorizzatorio originario. La mancata comunicazione preventiva all'autorità sanitaria delle modifiche apportate ai locali e agli spazi in cui si svolge l'attività autorizzata, in violazione dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 327/1980, legittima l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione dell'autorizzazione sanitaria, anche in assenza della previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, qualora sussistano ragioni di particolare urgenza e celerità connesse alla tutela della salute pubblica.

Sentenza completa

N. 00859/2015
REG.RIC.

N. 02775/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00859/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 859 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, Via O. Scammacca, n.23/C;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Catania, Via S. ((omissis)), 5;
Comune di Scordia, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dal direttore generale dell&…

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