Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2197 del 2 marzo 1988

ECLI:IT:CASS:1988:2197CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, pur se la Corte di Cassazione e` giudice anche del merito, si che deve ritenersi consentito alle parti di sottoporle anche la rivalutazione dei fatti di causa, tuttavia il suo giudizio si svolge al di fuori di ogni Governo istruttorio e la conoscenza dei fatti le e` consentita solo in base agli atti e ai documenti gia` prodotti in giudizio e ritualmente riprodotti nella fase di cassazione.

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