Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13113 del 8 settembre 2003

ECLI:IT:CASS:2003:13113CIV

Massima

Massima ufficiale
Qualora si verifichi in corso del giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere, essa dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poiché è in relazione a tale decisione - ed in considerazione della domanda originariamente formulata - che va valutato tale interesse (nel caso di specie, essendo intervenuta la morte del soggetto a cui era stata irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa, fatto sopravvenuto da cui discende l'estinzione dell'obbligazione gravante sull'autore del fatto, in quanto intrasmissibile agli eredi, ed anche di quella gravante sull'obbligato solidale, la S.C. ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nei confronti di entrambi).

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