Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2076 del 17 maggio 1995
ECLI:IT:CASS:1995:2076PEN
Massima
Massima ufficiale
Nell'indicare la data della ricezione degli atti da parte del tribunale quale "dies a quo" del termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame, l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente agli atti trasmessi a seguito dell'istanza dell'interessato, ed è pertanto irrilevante, ai fini della decorrenza del predetto termine, che gli atti già si trovino presso la cancelleria del giudice che sia stato investito della cognizione di diverse e precedenti richieste di riesame avanzate da altri indagati.
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