Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4051 del 14 febbraio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:4051CIV

Massima

Generata da Simpliciter
La diffida di cui all'art. 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito, rappresentato dall'omessa presentazione della dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, e di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio. Pertanto, una volta inviata tale diffida, non è necessaria una nuova contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura. L'art. 15, comma 19, della legge n. 515 del 1993 stabilisce l'applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981, "salvo quanto diversamente disposto", escludendo espressamente l'applicazione dell'art. 16 della medesima legge n. 689 del 1981, relativo al pagamento in misura ridotta. Pertanto, la diffida di cui all'art. 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993 rappresenta un istituto speciale, che deroga alla più generale disciplina delle sanzioni amministrative contenuta nella legge n. 689 del 1981. Inoltre, l'obbligo di presentare la dichiarazione o l'attestazione di cui all'art. 2, comma 1, n. 3, della legge n. 441 del 1982 sussiste anche per i candidati che non abbiano sostenuto oneri personali o ricevuto contributi esterni, essendo necessaria una dichiarazione in forma negativa per assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali e garantire eventuali controlli. Infine, la mancata conoscenza della notificazione degli atti relativi alla diffida e alla sanzione non può essere invocata come causa di errore scusabile, in assenza di prova dell'incolpevolezza della mancata conoscenza, essendo onere dell'interessato dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere

Dott. CHIECA Danilo - Consigliere

Dott. AMATO Cristina - Consigliere-Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15/2021 R.G. proposto da:
Ma.An., elettivamente domiciliata in ROMA, (...), presso lo studio dell'avvocato PA. CL. (Omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati CO. VI. (Omissis), D'A. FA. (Omissis);
- ricorrente -
contro
COLLEGIO REGIONALE ELETTORALE CORTE APPELLO C, domiciliato in ROMA (...), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (Omissis);
- controricorrente -
avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO n. 87/2020, depositata il 20/03/2020;
udita la relazione s…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.