Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24139 del 13 giugno 2008

ECLI:IT:CASS:2008:24139PEN

Massima

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La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. opera automaticamente nel caso di emissione, nello stesso procedimento, di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi legati da concorso formale, continuazione o connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure. Tuttavia, quando le ordinanze cautelari adottate nello stesso procedimento riguardano invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dalla norma, la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive. Ai fini della retrodatazione, il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto all'emissione della prima non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza. Inoltre, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dalla norma opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza; mentre, se le ordinanze adottate in procedimenti diversi riguardano fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) NI. AL., N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 29/02/2008 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE ARTURO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTO

Con ordinanza del 29.02.2008 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di Ni. Al. avverso l&#x…

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