Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 27172 del 20 dicembre 2006

ECLI:IT:CASS:2006:27172CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la natura giurisdizionale e non amministrativa della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e la sua composizione secondo criteri fissati direttamente dalla legge escludono la sussistenza di ragioni di incompatibilità, e quindi di astensione, nell'ipotesi in cui siano chiamati a farne parte componenti che abbiano già espresso il loro parere sui medesimi fatti oggetto dell'incolpazione nell'esercizio dell'attività amministrativa dell'organo di autogoverno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il dovere dei componenti della Sezione disciplinare di astenersi dalla decisione in un procedimento nel quale si contestava all'incolpato di aver rivolto al capo dell'ufficio accuse rivelatesi assolutamente infondate, nell'ambito di osservazioni ad una proposta di variazione tabellare precedentemente esaminata dal "Plenum" del Consiglio Superiore).

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