Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8935 del 27 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:8935PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali - che è illecito a consumazione istantanea, ma che in relazione al fatto alterativo e deturpativo, può eventualmente assumere forma permanente - deve ritenersi consumato non appena sia avvenuta e si sia esaurita la modificazione dell'ambiente naturale protetto con l'opera lesiva della sua bellezza.

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