Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31136 del 31 luglio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:31136PEN

Massima

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Il giudice, nel determinare la pena da irrogare all'imputato per il reato di ingiuria, è tenuto a motivare adeguatamente la misura della sanzione, indicando espressamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. che hanno guidato la sua valutazione, come le condizioni economiche del reo, specie quando la pena inflitta si discosti in modo significativo dal minimo edittale previsto. L'omissione di tale motivazione determina l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame sul punto. La determinazione della pena da parte del giudice, nell'ambito del reato di ingiuria, deve essere adeguatamente motivata, con espressa indicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. che hanno guidato la sua valutazione, come le condizioni economiche del reo, specie quando la sanzione inflitta si discosti in modo significativo dal minimo edittale previsto. L'omissione di tale motivazione comporta l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame sul punto. Il giudice, nel comminare la pena per il reato di ingiuria, è tenuto a motivare in modo esplicito i criteri di cui all'art. 133 c.p. che hanno condotto alla determinazione della sanzione, in particolare le condizioni economiche dell'imputato, specie quando la pena inflitta si discosti significativamente dal minimo edittale previsto. L'assenza di tale motivazione determina l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame. Nell'ambito del reato di ingiuria, il giudice è obbligato a motivare adeguatamente la misura della pena inflitta, indicando espressamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. che hanno guidato la sua valutazione, come le condizioni economiche dell'imputato, specie quando la sanzione si discosti in modo rilevante dal minimo edittale previsto. L'omissione di tale motivazione comporta l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente

Dott. SCALERA Vito - Consigliere

Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere

Dott. BRUNO ((omissis)) - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto il 17/12/2005 da:

Avv. ((omissis)), difensore di SI. Ol. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza del 3 novembre 2005 del Giudice di pace di Amandola;

Letto il ricorso e la sentenza impugnata;

Sentita la relazione del Consigliere Dr. ((omissis))o BRUNO.

Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. ((omissis)), che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena. Sentito, …

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