Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3879 del 15 febbraio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:3879CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, la violazione dell'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1993 n.515, per il quale il singolo candidato è tenuto a denunciare le spese della propaganda elettorale ad esso direttamente riferibili ancorché sostenute dal partito di appartenenza, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n.689 e valevole per qualsiasi illecito amministrativo, secondo cui la condotta, commissiva o omissiva, per essere sanzionata, deve essere quantomeno connotata dalla colpa, mentre la responsabilità deve essere esclusa nei casi di incolpevole errore sul fatto; ne consegue che, non trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, non può ritenersi responsabile il candidato qualora la propaganda elettorale sia stata eseguita e finanziata a sua insaputa dal partito di appartenenza.

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