Cassazione penale Sez. I sentenza n. 555 del 16 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:555PEN

Massima

Massima ufficiale
I commi secondo e sesto dell'art. 2 ter legge n. 575 del 1965 stabiliscono che il sequestro e la confisca dei beni di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (e di alcuni loro parenti e conviventi) possono disporsi o con lo stesso procedimento applicativo della misura di prevenzione di carattere personale ovvero con provvedimento non contestuale a quello presupposto di applicazione della misura personale, sempreché però in tal caso questa misura non sia ancora cessata. L'applicabilità di misure patrimoniali, pertanto, prescinde dalla conoscenza - coeva o successiva - dei dati patrimoniali rispetto al procedimento di applicazione delle misure personali, sicché le stesse possono essere chieste successivamente all'applicazione della misura personale pur nel caso in cui i dati patrimoniali che le giustificano siano già stati portati a conoscenza del pubblico ministero al momento della richiesta da parte di questi dell'applicazione della misura personale.

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