Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Parma sentenza n. 101 del 2024

ECLI:IT:TARPR:2024:101SENT

Massima

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Il Prefetto può disporre il divieto o la sospensione dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente solo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della SCIA al Comune, salvo che sussistano sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Decorso tale termine, il Prefetto può intervenire solo in via di autotutela, secondo le modalità tipiche, per rimuovere gli effetti della SCIA oramai consolidatisi. L'adozione di un provvedimento di divieto oltre il termine di 60 giorni, senza che siano rappresentate sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza, è illegittima per violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 481/2001. Il potere ordinario di divieto o sospensione dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente, conferito al Prefetto dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 481/2001, può essere esercitato solo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della SCIA al Comune, decorso il quale il Prefetto può intervenire solo per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. L'adozione di un provvedimento di divieto oltre il termine di 60 giorni, senza che siano rappresentate sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza, è illegittima per violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 481/2001. Il Prefetto, decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione della SCIA, può intervenire solo in via di autotutela, secondo le modalità tipiche, per rimuovere gli effetti della SCIA oramai consolidatisi. L'adozione di un provvedimento di divieto oltre il termine di 60 giorni, senza che siano rappresentate sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza, è illegittima per violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 481/2001. Il potere ordinario di divieto o sospensione dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente, conferito al Prefetto dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 481/2001, può essere esercitato solo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della SCIA al Comune, decorso il quale il Prefetto può intervenire solo per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. L'adozione di un provvedimento di divieto oltre il termine di 60 giorni, senza che siano rappresentate sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza, è illegittima per violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 481/2001. Il Prefetto, decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione della SCIA, può intervenire solo in via di autotutela, secondo le modalità tipiche, per rimuovere gli effetti della SCIA oramai consolidatisi.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/05/2024

N. 00101/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00321/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante
pro tempore
della società -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di ((omissis)), Questura di ((omissis)), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria
ex lege
in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

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