Cassazione penale Sez. I sentenza n. 454 del 28 febbraio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:454PEN

Massima

Massima ufficiale
Alla stregua del letterale tenore dell'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. in legge 12 luglio 1991, n. 203, i benefici ivi previsti (compreso quello della liberazione anticipata di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario), possono essere concessi, quando si tratti di condannati per taluno dei delitti contemplati nella prima parte del comma 1 del citato art. 4 bis (a differenza di quanto si verifica invece nel caso di condannati per taluno dei delitti contemplati nella seconda parte), solo quando sussistano elementi positivi atti a superare quella che, altrimenti, va qualificata come una presunzione, dettata dal legislatore, di permanenza di collegamenti tra il condannato e la criminalita` organizzata o eversiva.    conforme: Sen 31/07/1991 2686 sez 1 Pen Sen 18/11/1991 3991 sez 1 Pen

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