Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5372 del 7 maggio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:5372PEN

Massima

Massima ufficiale
La sola offerta di un prodotto alimentare con termine minimo di consumazione scaduto senza essere accompagnata da alcun comportamento idoneo a trarre in inganno l`acquirente quale lo spostamento nel tempo o l`alterazione del termine minimo di consumazione indicato dal produttore, non integra il delitto tentato o consumato di frode in commercio, perche` difetta sia l`elemento costitutivo della consegna di una cosa diversa da quella dichiarata sia perche` il t.m.c. ha una funzione di garanzia e non comporta necessariamente il venir meno delle caratteristiche nutrizionali e di freschezza dell`alimento. (Nella fattispecie, relativa a cibo venduto con termine di scadenza superato, la Corte ha ritenuto configurabile soltanto l`illecito amministrativo di cui all`art.18 del D.L.G. n.109 del 1992.)

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