ECLI:IT:CASS:2003:2830PEN
Il Gip presso il Tribunale di Catania, con ordinanza 17.6.2002, dispose la custodia cautelare a carico, tra gli altri, di G. D. con riferimento ai delitti ex artt. 73 e 74 TU 309/90.
Il TdR, in parziale accoglimento della istanza di riesame proposta da tale indagato, con il provvedimento impugnato, ha confermato la misura cautelare per il delitto ex art. 73, revocandola per il delitto associativo.
Ricorre per cassazione il PM deducendo illogicità di motivazione. Osserva il ricorrente che i giudici cautelari, dopo aver premesso che, per la sussistenza della associazione ex art. 74 TU predetto, è sufficiente un'organizzazione, anche rudimentale, tra i soggetti coinvolti e dopo aver scritto che a carico del G. sussistono elementi sufficienti quanto al delitto ex art. 73 (con riferimento ad un unico episodio), afferma che, viceversa, non può, allo stato affermarsi che egli facesse parte della associazione che curava il trasporto di extasy da Amsterdam a New York, con tappa a…
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