Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 7856 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:7856SENT

Massima

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La realizzazione di un'opera edilizia senza il prescritto titolo abilitativo costituisce un illecito permanente, che perdura fino al conseguimento delle necessarie autorizzazioni o all'avvenuta demolizione dell'opera stessa. Pertanto, il Comune è legittimato ad esercitare il proprio potere sanzionatorio, ordinando la demolizione dell'opera abusiva, anche qualora il proprietario abbia successivamente presentato una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto i presupposti e le finalità di tale procedimento di sanatoria sono diversi e antitetici rispetto a quelli del condono edilizio. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non sussiste per i provvedimenti vincolati, come l'ordinanza di demolizione, in quanto non sono predicabili utili apporti degli interessati al procedimento. Inoltre, la mancata dimostrazione della risalenza ante 1967 dell'opera abusiva, epoca in cui l'art. 10 della legge n. 765/1967 ha innovato la disciplina degli assensi edilizi, legittima il Comune ad esercitare il proprio potere repressivo, non essendo precluso l'esercizio di tale potere neppure dalla dimostrata risalenza del manufatto, in quanto la realizzazione di un'opera abusiva costituisce comunque un illecito permanente, che si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni.

Sentenza completa

N. 07653/2006
REG.RIC.

N. 07856/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07653/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7653 del 2006, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)) presso il cui studio in Roma, Via dei Prati Fiscali, n. 221 elettivamente domicilia;

contro

il Comune di Poli in persona del legale rappresentante p.t., n.c.g.;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 31 del 31 maggio 2006 con la quale l’Amministrazione comunale di Poli ha ingiunto alla ricorrente la rimozione di opere abusive realizzate senza titolo abilitativo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

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