Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 179 del 2011

ECLI:IT:TARPE:2011:179SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così formulato: L'esclusione di un concorrente da una gara d'appalto per la mera inclusione, tra i documenti presentati, di elementi economici (come il computo metrico delle opere civili) in violazione di un divieto posto dal disciplinare di gara, è illegittima ove risulti che tale inclusione sia dovuta a un mero errore materiale del concorrente, senza alcuna finalità di alterare la par condicio o la segretezza dell'offerta economica. In tali casi, il principio di proporzionalità impone alla stazione appaltante di valutare la sussistenza dell'errore scusabile e di consentire al concorrente di regolarizzare la propria posizione, anziché procedere all'automatica esclusione. Ciò in quanto l'esclusione per meri vizi formali, in assenza di concreti pregiudizi per la par condicio o la segretezza dell'offerta, determinerebbe una ingiustificata compressione del principio di favor partecipationis e del canone di massima partecipazione alle procedure di gara, vanificando la finalità di ampliare la concorrenza e di selezionare la migliore offerta. La stazione appaltante, pertanto, è tenuta a valutare con particolare attenzione le circostanze del caso concreto, al fine di accertare la sussistenza di un errore scusabile e di consentire al concorrente di regolarizzare la propria posizione, evitando l'esclusione automatica. Solo ove risulti provata l'intenzionalità della violazione o l'esistenza di concreti pregiudizi per la par condicio o la segretezza dell'offerta, potrà ritenersi legittima l'esclusione del concorrente.

Sentenza completa

N. 00460/2010
REG.RIC.

N. 00179/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00460/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2010, proposto dalla:
Lavori Generali S.p.A. in proprio e quale capogruppo della A.T.I. Lavori Generali Spa - Aet Srl, rappresentati e difesi dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso Tecnoconsud Srl Società in Pescara, via Paolucci, 3;

contro

La Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Pescara, via D'Avalos, n.66/A;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 7741/2010 UPA del 30.9.2010, con la quale la Ferrovia Adriat…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.