Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13199 del 16 dicembre 1998

ECLI:IT:CASS:1998:13199PEN

Massima

Massima ufficiale
Chiunque omette del tutto la istituzione e la tenuta delle scritture contabili, ovvero chiunque tiene le scritture in modo gravemente e ripetutamente irregolare, cosi` da pregiudicarne la attendibilita`, si rende colpevole del reato di cui al comma sesto dell'art. 1 della legge 7 agosto 1982 n. 516, anche se venga in seguito accertato che l'imponibile sottratto all'accertamento tributario era inferiore alle soglie di punibilita` di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo. Invero l'omessa o irregolare tenuta delle scritture ha di per se` leso l'interesse statale alla trasparenza fiscale e contabile del contribuente.   da vedere: Sen 21/07/1998 7116 sez 1 Civ

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