Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33421 del 29 luglio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:33421PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere proposto personalmente dalla persona offesa, in quanto l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Tale principio, affermato dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, si fonda sulla considerazione che la disposizione di cui all'art. 613 c.p.p., comma 1, che prevede la facoltà di proposizione personale dell'impugnazione, deve essere interpretata come riferita al solo imputato, in quanto configurandosi tale previsione come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali diversi dall'imputato, quali la persona offesa o danneggiata dal reato, che non risultano espressamente contemplati dalla norma. Pertanto, il ricorso proposto personalmente dalla persona offesa o dai suoi genitori avverso il decreto di archiviazione deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento;

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento;

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento;

contro:

IGNOTI;

avverso l'ordinanza n. 1181/2014 GIP TRIBUNALE di LECCO, del 28/02/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di querela presentata…

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