Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5254 del 28 maggio 1985
ECLI:IT:CASS:1985:5254PEN
Massima
Massima ufficiale
Si può parlare di grossolanità del falso,e quindi di non punibilità dello stesso a norma dell'art. 49 cod. pen., solo nelle ipotesi di inidoneità dell'azione che renda impossibile e non soltanto improbabile l'evento costituito dall'inganno alla pubblica fede. Occorre, cioè, che l'alterazione del documento sia riconoscibile ictu oculi da una persona normale, cioè non solo da persone qualificate, ma anche da qualsiasi persona non di particolare ignoranza e negligenza, perché solo in tal caso viene meno la possibilità dell'inganno della pubblica fede penalmente tutelata. (Applicazione in tema di reato di cui all'art. 468 cod. PEN.).
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