Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5898 del 23 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:5898PEN

Massima

Massima ufficiale
Per il principio di non retroattivita' della pronuncia di incostituzionalita' di una norma, restano validi gli atti processuali compiuti in precedenza. pertanto, la dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 (corte cost. 15 luglio 1983 n. 222) non incide sulla validita' del giudizio svoltosi nei confronti del minore in entrambi i gradi di merito, nell'osservanza delle norme sulla competenza all'epoca vigenti, dinanzi al giudice divenuto incompetente. ( v mass n 151549; sez. i c.c. 14 marzo 1984 n. 567, confl. comp. in proc. matteoni).

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