Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1425 del 16 febbraio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1425PEN

Massima

Massima ufficiale
Nell'ipotesi in cui il coadiutore del notaio, ricevendo un atto di sua competenza, affermi falsamente che la firma sia stata apposta dalla parte in sua presenza, sussiste il delitto di falso ideologico in atto pubblico, anche quando il coadiutore medesimo abbia aggiunto, prima che avvenga la sottoscrizione del notaio, la indicazione della sua qualifica. Tale aggiunta infatti non priva l'atto del suo carattere di pubblicità, perché non viola l'art.. 53 della legge 16 febbraio 1913 n.. 89 sull'ordinamento del notariato, il quale vieta le addizioni nel corpo dell'atto, allo scopo di impedire che esso possa essere alterato dopo la sua formazione. (Fattispecie in tema di vendita di autovettura).

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