Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7357 del 2 settembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:7357PEN

Massima

Massima ufficiale
La falsità ideologica non è configurabile nei riguardi dei documenti a contenuto meramente dispositivo. Tali documenti invero non contengono l'attestazione di attività compiute dal pubblico ufficiale o cadute sotto la sua percezione o, comunque, di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, ma soltanto una manifestazione di volontà in ordine ad un determinato oggetto. L'atto dispositivo è tuttavia suscettibile di falso ideologico, qualora abbia come presupposto necessario l'attestazione di una precisa situazione di fatto che il pubblico ufficiale è tenuto ad indicare nell'atto medesimo. In tal caso, infatti, stante la inscindibile connessione tra manifestazione di volontà ed attestazione di verità, l'atto non è destinato a provare soltanto che la persona che ne risulta autrice ha emesso quella determinata dichiarazione di volontà, ma anche che la situazione di fatto attestata risponde a verità.

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