Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1432 del 2019

ECLI:IT:TARLE:2019:1432SENT

Massima

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L'Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo, avviato d'ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso, in ossequio al generale dovere di buona amministrazione e di correttezza che deve orientare l'attività amministrativa. Tale obbligo sussiste non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, dal quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'Amministrazione. Pertanto, il silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione oltre il termine di legge per provvedere sull'istanza del privato è illegittimo, salvo i casi in cui la stessa Amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda e concluda il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata. Tuttavia, l'obbligo di provvedere non comporta per il giudice amministrativo il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all'Amministrazione stessa, essendo precluso al giudice andare oltre la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere. Inoltre, l'istante che intenda ottenere l'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, a pena di decadenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/08/2019

N. 01432/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00184/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 184 del 2019, proposto da
M.S.G. S.r.l.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'((omissis)), con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Squinzano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’A.C. intimata in ordine all’istanza avente ad oggetto il rilascio di autorizzazione all’installazione di quattro impianti pubblicitari, acquisita dal Comune di Squinzano in data 1° ottobre 2018 …

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