Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1792 del 2016

ECLI:IT:TARBS:2016:1792SENT

Massima

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Il Comune può irrogare una sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione di opere edilizie abusive, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, determinandone l'importo sulla base del costo di produzione di cui all'art. 22 della legge n. 392/1978, senza possibilità di applicare i coefficienti correttivi previsti dalla medesima legge per le diverse tipologie edilizie e lo stato di conservazione dell'immobile. L'autore dell'abuso edilizio (o il proprietario del bene) non può sottrarsi al pagamento della sanzione pecuniaria attraverso la semplice riduzione dell'altezza interna del locale abusivo, in quanto tale intervento non costituisce una reale eliminazione dell'abuso, non incidendo sulla maggiore superficie lorda di pavimento realizzata in violazione della disciplina urbanistica. L'unica forma di sanatoria ammessa è il consolidamento dell'abuso edilizio mediante il pagamento della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, senza possibilità di ridurne l'importo sulla base di parametri riferiti alle costruzioni legittime. L'amministrazione, tuttavia, deve verificare che l'eliminazione dell'abuso sia tecnicamente possibile e non facilmente reversibile, nonché che i lavori necessari non comportino pregiudizio per la parte dell'edificio eseguita in conformità.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/12/2016

N. 01792/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00784/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 784 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;

contro

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

per l'annullamento

- dell’ordinanza del responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo prot. n. 9128/2015 del 23 gennaio 2015, con la quale è stato nuovamente ingiunto al ricorrente il pagamento di una sanzione pari a € 88.520,28 in luo…

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