Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13925 del 27 dicembre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:13925CIV

Massima

Massima ufficiale
Il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non puo` esperire per il risarcimento del danno l'azione diretta prevista dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 contro l'assicuratore del veicolo (o nei confronti dell'impresa cessionaria nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore ), atteso che tale azione e` consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o aree a queste equiparate. Tale principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda l'estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatosi indistintamente sulle aree private, perche` tale patto e` operativo solo nei rapporti tra le parti, cioe` tra l'assicurato e l'assicuratore, ma non comporta l'applicabilita` della normativa di cui alla legge sull'assicurazione obbligatoria.   da vedere: Sen 25/08/1989 3785 sez 3 Civ

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