Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2822 del 5 ottobre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2822PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 comma secondo legge 7 agosto 1992 n. 356 - che prevede la revoca di benefici penitenziari nei confronti di condannati od internati per particolari delitti che non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. pen. - sollevata con riferimento al principio di irretroattività sancito dall'art. 25 comma secondo Cost., giacché tale norma stabilisce il principio comma irretroattività esclusivamente per le leggi penali sostanziali e cioè, in particolare, per le norme incriminatrici e per quelle che introducono circostanze aggravanti, mentre in tali categorie non rientra la suddetta norma ordinaria, che attiene esclusivamente alla regolamentazione del regime concernente la esecuzione della pena, di tal che essa è applicabile anche nei confronti dei soggetti che già beneficiavano, anteriormente alla data della sua entrata in vigore, dei benefici penitenziari da essa considerati.

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