Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31957 del 20 agosto 2001
ECLI:IT:CASS:2001:31957PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che, nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta «verosimile» in relazione alle qualità personali dell'informatore), il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità.
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