Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16554 del 3 aprile 2017

ECLI:IT:CASS:2017:16554PEN

Massima

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L'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva, disposto dal giudice penale ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, costituisce una sanzione amministrativa avente finalità ripristinatoria del bene giuridico leso, con carattere reale e indipendente dalla punibilità del soggetto. Tale ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione prevista per le pene dal codice penale e resta eseguibile anche in caso di estinzione del reato, non configurando una "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Il potere sanzionatorio del giudice penale in materia edilizia è autonomo e distinto rispetto a quello dell'autorità amministrativa, sicché l'ordine di demolizione deve essere eseguito in ogni caso, salva l'eccezione dell'adozione di una deliberazione consiliare che dichiari l'esistenza di prevalenti esigenze pubbliche e la non contrarietà dell'opera a rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Ai fini della sospensione dell'esecuzione della demolizione, non rileva la mera possibilità dell'eventuale emanazione di atti amministrativi favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili, essendo necessario che l'interessato dimostri concretamente la ragionevole probabilità di ottenere in tempi brevi il provvedimento di sanatoria.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente

Dott. SOCCI ((omissis)) - Consigliere

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a Castellammare di (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale di ((omissis)) del 15 febbraio 2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale ((omissis)), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 15 febbraio 2016, il Tribu…

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