Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34859 del 17 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:34859PEN

Massima

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Il giudice di merito è tenuto a valutare e motivare adeguatamente gli elementi a favore dell'indagato, anche quelli acquisiti nell'attività investigativa difensiva, che contrastano con gli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, in ossequio al principio del contraddittorio e del giusto processo. La mancata valutazione di tali elementi favorevoli all'indagato, come nel caso di una perizia difensiva che contrasta con la motivazione del provvedimento cautelare, determina la nullità del provvedimento per violazione dell'obbligo di motivazione, imponendo l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio. Il giudice, infatti, non è tenuto a confutare ogni singolo argomento difensivo, ma deve comunque esaminare e valutare gli elementi a favore dell'indagato che risultino rilevanti e contrastanti con quelli posti a fondamento dell'accusa, motivando adeguatamente il proprio convincimento. Tale obbligo di valutazione e motivazione degli elementi a favore dell'indagato trova il suo fondamento nei principi costituzionali del giusto processo e del contraddittorio, nonché nella disciplina codicistica che impone al giudice di motivare compiutamente i provvedimenti cautelari, valutando anche gli elementi favorevoli all'indagato. La mancata osservanza di tali principi e obblighi di motivazione determina l'annullamento del provvedimento cautelare, con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio che tenga conto anche degli elementi favorevoli all'indagato, in ossequio al principio del contraddittorio e del giusto processo.

Sentenza completa

Il 20 marzo 2002 due cittadini bulgari entravano con violenza nella abitazione di due connazionali, G. S. e G. K., e costringevano una ragazza, K. Z., a seguirli. In base alla denuncia ed alle indicazioni dei due G. la Pubblica Sicurezza fermava tale G. V. P. e si faceva condurre nel luogo ove si trovava la ragazza. Questa venne rinvenuta in Campoleone presso una abitazione occupata da tale Y. M. F. e denunciava, tramite G. S. che parlava la lingua italiana, di essere stata ivi trasportata con la forza dai due connazionali che volevano venderla ad albanesi per farla prostituire. Per tali fatti il GIP presso il Tribunale di Roma emetteva in data 23 marzo 2002 due ordinanze impositive della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di P. G. e Y. M. per il delitto di sequestro di persona sulla base della denuncia della parte lesa e del fatto che la porta della abitazione ove era stata rinvenuta la ragazza era chiusa a chiave dall'esterno in modo da impe…

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